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Glossario: B
- A - Lettera B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -
- Bancarotta
- Reato fallimentare tipico che può assumere l'aspetto di bancarotta semplice o fraudolenta. Si configura come reato proprio dell'imprenditore individuale fallito, che abbia compiuto atti tali da pregiudicare gli interessi dei creditori.
Mentre la bancarotta fraudolenta è punibile esclusivamente a titolo di dolo, quella semplice può essere dolosa o colposa.
Risponde di bancarotta fraudolenta l'imprenditore fallito che abbia dolosamente: prima o durante il fallimento: distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti (cd. bancarotta patrimoniale).
Risponde di bancarotta semplice, invece, l'imprenditore fallito che abbia: sostenuto spese personali o per la propria famiglia eccessive e sproporzionate rispetto alla sua condizione economica; consumato notevole parte del patrimonio in operazioni puramente aleatorie o manifestamente imprudenti; compiuto operazioni di gravità tale da ritardare il fallimento; aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave; non soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; non tenuto, negli ultimi tre anni, le scritture contabili o le abbia tenute in modo irregolare o incompleto.
- Biglietto di cancelleria
- Il Biglietto di cancelleria è il documento in carta non bollata con cui il cancelliere porta a conoscenza delle parti e degli altri soggetti processuali (pubblico ministero, testimoni, consulente tecnico o altri ausiliari del giudice) determinati fatti rilevanti per il processo, nei casi prescritti dalla legge o dal giudice.
- Bonifico bancario
- E' l'ordine, che il correntista impartisce alla sua banca, di accreditare o pagare una certa somma ad un soggetto beneficiario, con addebito sul proprio conto corrente.
- Buona Fede
- E' una situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Essa può essere intesa in un duplice senso: soggettivo, quale ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui; oggettivo, quale generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra soggetti.
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