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Glossario: F
- A - B - C - D - E - Lettera F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -
- Fallimento
- Il Fallimento è una procedura concorsuale rivolta, attraverso la liquidazione delle attività esistenti nel patrimonio del debitore, alla realizzazione coattiva e paritaria dei diritti dei creditori. Tale procedura è applicata quando l'imprenditore si trovi in stato di insolvenza, cioè quando non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La procedura fallimentare in particolare riguarda tutti i beni del debitore e tutti i creditori e si basa sul principio della par condicio creditorum per cui tutti i creditori debbono essere ugualmente soddisfatti, salve le cause legittime di prelazione.
Si applica solo agli imprenditori commerciali (sono pertanto esclusi dalla procedura fallimentare: il piccolo imprenditore; l'imprenditore agricolo; gli enti pubblici per i quali, però, è prevista una procedura particolare analoga al fallimento e cioè la liquidazione coatta amministrativa).
Il fallimento può essere dichiarato: su ricorso di uno o più creditori; su richiesta dello stesso debitore; su istanza del pubblico ministero; di ufficio. Competente alla dichiarazione di Fallimento è il Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
In seguito alla dichiarazione di fallimento, il nominativo del fallito è iscritto in un pubblico registro (cd. registro dei falliti) tenuto dalla cancelleria del Tribunale.
Fin quando non sia cancellata, per effetto della riabilitazione, tale iscrizione comporta talune incapacità per il fallito e precisamente: la perdita dell'elettorato attivo e passivo; la perdita della capacità di esercitare alcune professioni (avvocato, titolare di farmacia); la perdita della capacità di assumere determinati uffici (tutore o curatore; giudice popolare; esattore delle imposte; amministratore o liquidatore di società per azioni); l'esclusione dal frequentare sale di Borsa per la negoziazione di titoli o merci.
Effetto fondamentale della sentenza dichiarativa di fallimento, nei confronti di tutti i creditori del fallito, è il conferimento ad essi del diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base dell'importo del credito al momento della dichiarazione di fallimento.Organi del fallimento sono: il tribunale fallimentare; il giudice delegato; il curatore; il comitato dei creditori. Il giudice delegato predispone, attraverso una apposita procedura, lo stato passivo, sulla base delle domande di ammissione (o di insinuazione) al passivo presentato dai creditori. Il curatore redige l'inventario dei beni appartenenti al fallito e li prende in consegna, procedendo, quindi, alla loro liquidazione.
Avvenuta la vendita dei beni, il giudice delegato ordina, quindi, il riparto finale, sentite le proposte del curatore, che ne cura anche l'esecuzione.
- Fideiussione artt. 1936-1957 c.c.
- E' una garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio all'obbligazione principale, fra il creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia dello stesso creditore.
L'art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fonte dell'obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti. Solitamente esso sorge da contratto, ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale o, secondo alcuni, da testamento. Generalmente il contratto di fideiussione è a titolo gratuito e con obbligazioni a carico di una sola parte. In ogni caso la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa e non può desumersi da facta concludentia. L'obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste la obbligazione principale.Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della escussione del debitore principale (cd. beneficio di escussione).
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore vantava verso il debitore. Inoltre egli può esperire contro il debitore azione di regresso, cioè può farsi rimborsare tutto ciò che ha pagato al creditore.
- Forma
- Per Forma si intende la manifestazione esteriore di un atto; nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della Forma, espressione del principio dell'autonomia contrattuale, che consente al dichiarante di emettere la dichiarazione di volontà nella forma che preferisce.
In alcuni casi l'ordinamento subordina la validità del negozio all'uso di una forma determinata (ad substantiam) che risponde ad una duplice esigenza: richiamare l'attenzione del dichiarante sull'importanza dell'atto che compie; predisporre una documentazione e dare certezza allo stesso atto. In questi casi, in genere, la legge richiede: un atto pubblico (per attuare la pubblicità); o una scrittura privata.
Il negozio privo della forma necessaria è nullo.
- Frutti [civili e naturali]
- Per frutti si intende il prodotto derivante da un bene produttivo che si raccoglie periodicamente quando, però, con tale operazione si conservi e non si alteri la destinazione della cosa madre.
Il codice distingue due tipi di frutti:
- naturali: sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo (es.: i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere). Essi diventano beni autonomi solo al momento della separazione. Di regola, i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce; tuttavia, la loro proprietà può essere attribuita ad altri, dalla legge (es.: all'usufruttuario) o in virtù di un atto negoziale;
- civili: sono quelli che provengono indirettamente da altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (es.: interessi, pigioni, canoni etc.).
I frutti civili debbono presentare il carattere della periodicità; essi si acquistano col decorso del tempo (giorno per giorno, cioè con la maturazione) in ragione della durata del diritto.
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