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Glossario: G

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Garanzia
Istituto previsto dalla legge al fine di rendere più sicura per il creditore la realizzazione del suo credito.
La garanzia generica posta dall'art. 2740 c.c., che assoggetta tutti i beni presenti e futuri del debitore al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore, può essere insufficiente a rassicurare il creditore sul buon fine dell' obbligazione. Per ovviare a tale inconveniente il creditore può avvalersi delle cd. garanzie specifiche, che si distinguono in:
- garanzie personali, le quali aumentano il numero dei soggetti passivi e, quindi, dei patrimoni sui quali può soddisfarsi il creditore;
- garanzie reali, quando vengono riservati al soddisfacimento del creditore, eliminando il concorso degli altri creditori, alcuni beni del debitore sui quali è costituito un diritto reale.
Grado Ipotecario artt. 2852 c.c. ss.
Si intende l'ordine di preferenza fra varie ipoteche iscritte sullo stesso bene, che è determinato dal numero di ordine ottenuto alla data di iscrizione. Ogni iscrizione riceve un numero d'ordine il quale determina il grado dell'ipoteca che ha una importanza fondamentale perché indica chi dovrà soddisfarsi per primo.
E' ammessa la cessione di grado tra creditori ipotecari, purché essa non leda gli altri eventuali creditori ipotecari.

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