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Glossario: I

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i.c.i.
Imposta a base reale con gettito destinato ai Comuni, il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato qualunque sia la loro destinazione.
Soggetti passivi del tributo sono il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
L'imposta si calcola applicando all'imponibile un'aliquota variabile dal 4 al 7 per mille (elevabile al 9 per mille, nelle grandi città, in caso di abitazioni sfitte da più di due anni). La legge attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare aliquote differenziate.
Imponibile
Valore sul quale viene calcolata l'imposta.Ogni fatto a rilevanza tributaria viene, infatti, sottoposto ad un giudizio di valore e di stima, definito determinazione della base imponibile. Si tratta di un'operazione esclusivamente tecnica, i cui limiti sono prefissati dalla legge, che stabilisce i criteri di valutazione del presupposto d'imposta: tali criteri possono prendere in esame il valore del bene o altri valori, quali peso, misura, ecc.
In materia di imposte dirette, la base imponibile è la parte del reddito, al netto di riduzioni e detrazioni, sulla quale viene applicata l'imposta.
Nel campo delle imposte indirette il criterio di valutazione varia da tributo a tributo: ad esempio nell' IVA è costituito normalmente dal corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi; nell'imposta di registro per i contratti a titoli oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile è data dal valore del bene o del diritto.
Imposte ipotecarie e catastali
Imposte affini all'imposta di registro.Le prime si applicano in occasione del compimento delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari. Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie, oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedono le formalità suddette.
Imposta di registro
Imposta indiretta che, dal punto di vista giuridico, colpisce gli atti produttivi di effetti giuridici. Dal punto di vista economico, si tratta di un'imposta che incide, in sostanza, sui trasferimenti di ricchezza. Sono soggetti a tassazione: gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria); determinati contratti verbali; alcune operazioni societarie; atti formati all'estero.
Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle distinte aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo. L'imposta di registro in alcuni casi viene applicata in misura proporzionale al valore dell'atto registrato, mentre in altri casi si applica in misura fissa, per cui nel primo caso è una vera e propria imposta e nel secondo, invece, si tratta di una tassa.
Imposta sostitutiva
Trattenuta di imposta operata direttamente da una delle controparti in una transazione a sfavore dell'altra e per conto del Fisco.
Incanto
Modalità di attuazione della vendita nella espropriazione forzata, consistente in una pubblica gara fra offerenti finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario. L'esecuzione mobiliare è affidata dal giudice al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato, ovvero, nel caso di bene mobile registrato, anche ad un notaio.
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza.
Si ha l'aggiudicazione al miglior offerente quando dopo una duplice enunciazione del prezzo raggiunto non venga fatta una maggiore offerta.
Nell'esecuzione immobiliare, l'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione.La L. 302/98 ha eliminato l'anacronistico riferimento al sistema delle "candele vergini", sostituendolo col tempo di 3 minuti dalla offerta per poter aggiudicare l'immobile. Tale legge ha anche previsto il caso di delega al notaio da parte del giudice. Dopo l'incanto, possono ancora farsi offerte di acquisto, entro dieci giorni, purché il prezzo offerto superi di almeno un sesto quello raggiunto nell'incanto.
Interessi
Sono i frutti civili del denaro. Essi costituiscono il costo del denaro, in quanto rappresentano il corrispettivo del godimento di questo. Circa la fonte, si hanno interessi:
- legali: la cui fonte è nella legge. Infatti l'art. 1282 c.c. stabilisce che ogni credito di somme liquide ed esigibili produce interessi di pieno diritto. L'ammontare degli interessi legali è stabilito nella misura del 2,5%;
- convenzionali: sono quelli previsti dalla volontà delle parti, le quali possono fissare un tasso diverso dal 2,5%, che, tuttavia, deve essere stabilito dalle parti per iscritto. La pattuizione di interessi usurari rende nulla la relativa clausola e fa sì che gli interessi non siano dovuti.
In base alla funzione, si hanno interessi:
- moratori (art. 1224 c.c.), che conseguono ad un ritardo dell'adempimento. Si tratta di una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento, durante il periodo di ritardo, delle somme spettantegli;
- corrispettivi (artt. 1282, 1815 c.c.): sono dovuti per la sola esistenza di un credito in denaro liquido ed esigibile e costituiscono il prezzo dell'utilità conseguita da chi ha goduto il capitale;
- compensativi (artt. 1499 c.c.): sono quelli prodotti da un credito liquido, anche se non esigibile, e costituiscono il compenso per il godimento di una cosa fruttifera.
Invim
L'imposta ha ad oggetto l'incremento di valore degli immobili e si applica in caso di alienazione a titolo oneroso, di acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su un bene immobile.
L'Invim è stata abrogata con effetto dal 10-1-1993 e sostituita dall'ICI.
Soggetti passivi sono l'alienante a titolo oneroso o l'acquirente a titolo gratuito.
Per l'acquisto di immobili a titolo di successione nel 1997 è stata introdotta un'imposta sostitutiva dell'INVIM; gli eredi sono tenuti al pagamento dell'1% del valore dell'immobile caduto in successione e acquistato dal defunto prima del 31 dicembre 1992.
Ipoteca artt. 2808 ss. c.c.
È un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza, rispetto ad eventuali altri creditori, sul prezzo ricavato.
Possono essere oggetto di ipoteca beni immobili, beni mobili registrati, le rendite dello Stato, il diritto di superficie, dell'enfiteuta, del nudo proprietario, dell'usufruttuario e del concedente.
Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell'apposito registro presso l'ufficio dei registri immobiliari che ha competenza territoriale nel luogo ove si trova il bene. Tale iscrizione ha, pertanto, carattere costitutivo e va fatta per una precisa somma di danaro, la quale indica il limite della garanzia.
Il diritto di ipoteca è imprescrittibile, ma l'effetto dell'iscrizione è limitato a venti anni: prima del compimento del ventennio, pertanto, il creditore deve provvedere a rinnovare l'iscrizione, affinché l'ipoteca conservi i suoi effetti ed il suo grado per altri venti anni.
L'ipoteca legale art. 2817 c.c.
Si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della qualità o posizione assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore.
L'art. 2817 c.c. elenca tassativamente i casi di ipoteca legale (es.: spetta all'alienante, sull'immobile alienato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto).
L'ipoteca giudiziale artt. 156, 2818-2820 c.c.
Chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento dei danni (da liquidarsi successivamente), ha titolo per iscrivere ipoteca, anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame.
L'ipoteca volontaria artt. 2821-2826 c.c.
Nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità.
Iscrizione Ipotecaria
E' la forma di pubblicità ipotecaria che si attua mediante iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'ufficio dei registri immobiliari che ha competenza territoriale sulla località dove l'immobile si trova.
Istanza di Vendita
Atto attraverso il quale, il creditore pignorante o altro creditore interveniente munito di titolo esecutivo chiede al Giudice dell'Esecuzione, la vendita del bene pignorato.

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