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Glossario: L

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - Lettera L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -

Liberazione dall'Ipoteca
Procedura volta alla liberazione di un immobile dalle ipoteche su di esso gravanti. Consiste nell'offerta, notificata ai creditori garantiti, proveniente dal terzo acquirente che non sia personalmente obbligato, di una somma corrispondente al prezzo concordato per l'acquisto del bene ovvero al valore da lui dichiarato qualora non sia stato determinato il prezzo.
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata. Tale offerta costituisce un negozio unilaterale recettizio ed è liberamente revocabile fino a che i creditori non si siano pronunciati.
Liquidazione dell'attivo
Fase della procedura fallimentare che ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito, ai fini del soddisfacimento dei creditori. Lo stato attivo del fallimento è formato da tutti i beni appartenenti al fallito e da quelli che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel patrimonio del fallito medesimo. L'accertamento di tale stato, che prelude alla liquidazione dell'attivo, ha luogo mediante la formazione dell'inventario e la presa in consegna dei beni inventariati da parte del curatore.
La liquidazione ha inizio dopo la pronuncia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e ad essa deve procedere il curatore sotto la direzione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato.
Mentre nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, è compiuta dal commissario liquidatore, che ha, all'uopo, tutti i poteri necessari ed opera con la più assoluta libertà di forme, salve le autorizzazioni dell'autorità che vigila sulla liquidazione e i pareri del comitato di sorveglianza.
Locatario
E' il soggetto che ha un bene in locazione.
Locatore
E' il soggetto che cede un bene in locazione.
Locazione
E' il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Gli obblighi principali del locatore sono: consegna della cosa al conduttore in buono stato di manutenzione; mantenimento della cosa in buono stato locativo in modo che la stessa possa servire all'uso pattuito; garanzia del pacifico godimento della cosa durante la locazione.
Il conduttore, invece, deve: prendere in consegna la cosa e servirsene per l'uso convenuto o che può altrimenti presumersi dalle circostanze, osservando, nel farlo, la diligenza del buon padre di famiglia; pagare il corrispettivo o canone pattuito; restituire la cosa, alla fine della locazione, nello stato in cui l'ha ricevuta.
Per la durata del rapporto di locazione è previsto il limite massimo di trent'anni.

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