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Glossario: U

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Ufficio del territorio L. 29-10-1991, n. 358
Uffici periferici del Ministero delle Finanze istituiti con L. 358/89, che sono parzialmente divenuti operativi nel corso del 1995.
Agli Uffici del Territorio, che sono alle dipendenze del Dipartimento del territorio, spettano le attribuzioni già demandate alle Intendenze di Finanza, in materia di amministrazione e gestione dei beni immobili di proprietà dello Stato, agli Uffici tecnici erariali U.T.E. ed alle Conservatorie dei Registri immobiliari.
Uso
E' un diritto reale limitato di godimento che attribuisce al suo titolare (cd. usuario) il potere di servirsi di un bene e, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Il diritto d'uso ha carattere personalissimo e non può essere ceduto o dato in locazione; secondo la giurisprudenza il divieto di cessione può, tuttavia, essere superato con il consenso del nudo proprietario.
Usucapione
E' un modo di acquisto di diritti a titolo originario, in virtù del quale il possesso protratto per un certo tempo e, talora, la presenza di altri requisiti, produce l'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento a seconda del differente animus del possessore.
Requisiti dell'usucapione sono: il possesso e il tempo (o la durata). Il possesso a sua volta deve essere: continuo e non interrotto; non violento né clandestino; ed è di venti anni per l'acquisto della proprietà dei beni immobili, delle universalità di mobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni suddetti; a tal fine è indifferente che il possessore sia in buona ovvero in mala fede; dieci anni per l'acquisto della proprietà dei beni mobili registrati e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi; quindici anni per l'acquisto della proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, o non montani, se hanno un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge.
Usufrutto
E' un diritto reale di godimento su cosa altrui. Si concreta nel diritto riconosciuto all'usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti che essa produce, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica.
La situazione del proprietario del bene gravato da Usufrutto, al quale è sottratto il potere di usare il bene e di farne propri i frutti, è comunemente detta nuda proprietà.
Oggetto dell' Usufrutto può essere qualunque specie di bene (mobile o immobile, crediti, azienda etc.), e a differenza degli altri diritti reali, è caratterizzato dalla temporaneità: esso non può eccedere in nessun caso la vita dell'usufruttuario, se si tratta di persona fisica, o i trenta anni, se si tratta di persona giuridica, e può acquistarsi per legge, per contratto, per testamento, per usucapione.
L'usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa ed il diritto di far suoi i frutti (naturali e civili) della cosa, per tutta la durata dell'usufrutto; suo obbligo fondamentale è quello di restituire la cosa al termine dell'usufrutto.
L'Usufrutto può estinguersi per: morte dell'usufruttuario, oppure col decorso di trenta anni, se l'usufruttuario è persona giuridica; scadenza del termine; prescrizione; consolidazione, cioè riunione nella stessa persona della titolarità dell'usufrutto e della proprietà; totale perimento del bene.
Usura
L'Usura consiste nella pretesa di interessi eccessivi da parte del creditore sul danaro dato in prestito Il contratto con caratteristiche usurarie, da un punto di vista civilistico può farsi rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 1448 c.c. che prevede l'azione di rescissione per lesione.
Secondo la prevalente dottrina, la presenza di un comportamento usurario non determina mai la nullità del contratto, ma solo la sua rescindibilità (ricorrendone i presupposti). Ciò è confermato dalla disposizione di cui all'art. 1449 c.c. ove è previsto il termine di prescrizione di un anno per l'azione di rescissione, salvo che, il fatto costituisca reato; in tale ipotesi, infatti, si applica lo stesso termine di prescrizione previsto per il reato. Dal che si evince che di fronte ad un contratto usurario, il rimedio esperibile è solo l'azione di rescissione per lesione e non quella di nullità.
La nuova disciplina della L. 108/96 configura il reato di usura automaticamente tutte le volte in cui il compenso pattuito per un'erogazione finanziaria superi un limite massimo predeterminato per legge; sicché non è più richiesto (come nella vecchia formulazione) l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima.
La nuova legge ha inoltre previsto che in tema di mutuo "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Rispetto all'abrogata disciplina vi è un inasprimento normativo, in quanto, in caso di prestito usurario, il debitore è tenuto a restituire la sola somma capitale ma non gli interessi, neanche quelli legali.
U.T.E. [Ufficio Tecnico Erariale]
Ufficio dipendente dal Ministero delle finanze abilitato a compilare progetti di opere pubbliche, comportanti non rilevanti spese, nell'interesse delle varie amministrazioni statali. L'U.T.E esprime valutazioni, in favore della P.A., in tema di imposizione tributaria.
La L. 358/91 ha previsto la soppressione degli U.T.E), i cui compiti saranno assegnati agli Uffici del Territorio.

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