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Modalità e condizioni di vendita con incanto se non abbia luogo la vendita senza incanto

L'offerente dovrà depositare l'istanza di partecipazione, con un bollo da E. 14,62 e un diritto da E. 1,55 per ogni assegno, NON in busta chiusa, nonché un assegno circolare N.T., intestato a "Tribunale di Nola – procedura esecutiva N° …", dell'importo del 10% del prezzo base d'asta a titolo di cauzione, entro le ore 11 del giorno precedente l'incanto, presso la Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari - Tribunale civile di NOLA, per le aste celebrate innanzi al G.E. Pur dopo aver presentato la domanda, é possibile non partecipare all'incanto, ma verrà trattenuto 1/10 della cauzione versata.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a quelle indicate nell'ordinanza di vendita.

Avvenuto l'incanto, possono essere ancora fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di 10gg., purché il prezzo offerto superi di 1/5 quello raggiunto nell'incanto. Tali offerte si fanno mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 571 c.p.c. e la cauzione da versare é pari al doppio della misura indicata al precedente n. 1).

Il saldo prezzo, gli oneri fiscali, diritti e le spese, nella misura che saranno indicati dopo l'aggiudicazione, dovranno essere versati dall'aggiudicatario improrogabilmente entro 60gg. dall'aggiudicazione definitiva (70gg. dall'incanto), salva la restituzione di quanto versato in eccedenza. Qualora la vendita sia soggetta ad IVA l'aggiudicatario é tenuto a versarla nei termini previsti o al massimo improrogabilmente nei 60gg. dall'aggiudicazione. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.

Gli importi eventualmente dovuti al creditore fondiario, a norma dell'art. 41 D. lgs. 1.9.93 n. 385, saranno, nello stesso termine, versati direttamente a quest'ultimo nei limiti di cui all'art. 2855 c.c., previa precisazione del credito da effettuarsi, a cura dell'Istituto, col deposito in cancelleria di un dettagliato conteggio entro 10gg. dall'aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario abbia ottenuto un finanziamento per l'acquisto dell'immobile ai sensi dell'art. 585, terzo comma, c.p.c., dovrà depositare in cancelleria, contestualmente al versamento del residuo prezzo, copia del contratto di mutuo ai fini dell'indicazione di esso nel decreto di trasferimento.

Dopo la vendita l'aggiudicatario dovrà rivolgersi alla Cancelleria e.i. per coordinare l'emissione del decreto di trasferimento e l'erogazione del mutuo.


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